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Legge Stanca

Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

 

Articolo 1.

(Obiettivi e finalità)

 

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di

informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.[1]

 

Articolo 2.

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza

discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie

assistive o configurazioni particolari;

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che

permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di

accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

 

Articolo 3.

(Soggetti erogatori)

 

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [2], e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

 

Articolo 4.

(Obblighi per l’accessibilità)

 

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui

all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella

valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La

mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi

informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la

predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’Articolo11.

4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la

strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.[3]

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

 

Articolo 5.

(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.

 

Articolo 6.

(Verifica dell’accessibilità su richiesta)

 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;

c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità;

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

 

Articolo 7.

(Compiti amministrativi)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:[4]

a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente

legge;

c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti,

iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie

assistive e per l’accessibilità;

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;

f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni

pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di

nuove iniziative;

g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’accessibilità alle opere multimediali,

anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle

associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono

indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per

l’accessibilità alle opere multimediali;

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello

sviluppo dei sistemi informatici, nonché l’introduzione delle problematiche relative

all’accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le Regioni, le Province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei

propri uffici delle disposizioni della presente legge.

 

Articolo 8.

(Formazione)

 

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [5] nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive .

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.

3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilità.

 

Articolo 9.

(Responsabilità)

 

1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,[6] ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

 

Articolo 10.

(Regolamento di attuazione)

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento

emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

definiti:

a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità;

b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2;

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’accessibilità dei propri

siti e delle proprie applicazioni informatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Articolo 11.

(Requisiti tecnici)

 

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per

l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all’articolo 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti INTERNET, nonché i

programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

 

Articolo 12.

(Normative internazionali)

1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

Note

[1]  Il   testo  dell'articolo  3  della  Costituzione  è  il  seguente: «Articolo  3.  -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignità  sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione           di  sesso,  di  razza, di lingua, di religione, di opinioni  politiche, di condizioni personali e sociali.  È  compito  della Repubblica rimuovere gli ostacoli di  ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la libertà  e  la  uguaglianza  dei cittadini, impediscono il           pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione  politica, economica e sociale del Paese.».

[2] Questo  il testo vigente dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

[3] Il  testo  dell'articolo  13,  comma 1, lettera c), della legge  12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è il seguente: «1.  Attraverso  le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici  competenti  possono  concedere  ai datori di lavoro privati,  sulla  base dei programmi presentati e nei limiti delle  disponibilità  del  Fondo  di  cui  al  comma 4 del presente articolo: a) omissis; b) omissis; c) il   rimborso  forfettario  parziale  delle  spese necessarie  alla  trasformazione  del  posto  di lavoro per renderlo  adeguato alle possibilità operative dei disabili con  riduzione  della  capacità lavorativa superiore al 50 per   cento   o   per   l'apprestamento  di  tecnologie  di tele-lavoro   ovvero   per   la  rimozione  delle  barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo           l'integrazione lavorativa del disabile.».

[4] Il testo dell'articolo 4,comma  1,del  decreto legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39 (Norme in materia di sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni          pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge  23 ottobre  1992, n. 421), come modificato dall'articolo 176  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  è  il seguente: «1.  È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione,  che opera  presso  la           Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per l'attuazione delle   politiche  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, con autonomia  tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza  di giudizio.».

[5]  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 7, comma 4, del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  (Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle           amministrazioni pubbliche): «4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e           l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso  quello con qualifiche  dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo           sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.». Si  riporta  il  testo dell'art. 27, comma 8, lettera  g),   della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3  (Disposizioni           ordinamentali in materia di pubblica amministrazione): «8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge  sono  emanati  uno  o più regolamenti, ai sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  della Costituzione e dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi: a)-f) omissis; g) alfabetizzazione informatica dei   pubblici  dipendenti;».

[6]  Questo il testo vigente degli articoli 21 e 55 del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  (Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle         amministrazioni pubbliche): «Articolo   21  (Responsabilità  dirigenziale).  -  1.  Il           mancato     raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente, valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del           decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, comportano, ferma  restando  l'eventuale  responsabilità  disciplinare secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,          l'impossibilità   di   rinnovo   dello   stesso   incarico dirigenziale. In relazione alla gravità  dei  casi, l'amministrazione   può,   inoltre,   revocare  l'incarico collocando il dirigente a  disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo          le disposizioni del contratto collettivo. 2. [Abrogato].3 Restano ferme le disposizioni  vigenti  per  il  personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di  polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.«Articolo 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita). - 1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la          disciplina attualmente vigente in  materia di responsabilità  civile, amministrativa, penale e contabile  per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi           primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. 3.  Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1,   e   ferma  restando  la  definizione  dei  doveri  del          dipendente  ad  opera  dei  codici  di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative  sanzioni è definita dai contratti collettivi. 4.   Ciascuna amministrazione,   secondo  il  proprio ordinamento,  individua  l'ufficio  competente  per  i          procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente lavora, contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il          procedimento  disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura, il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora           provvede direttamente.5.  Ogni  provvedimento  disciplinare, ad eccezione del           rimprovero  verbale, deve essere adottato previa tempestiva  contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che  viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un           procuratore  ovvero  di un rappresentante dell'associazione sindacale  cui  aderisce  o  conferisce  mandato. Trascorsi inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la           difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei  successivi quindici giorni.              6.   Con   il   consenso  del  dipendente  la  sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.7.  Ove  i contratti collettivi non prevedano procedure di  conciliazione,  entro  venti  giorni  dall'applicazione della  sanzione,  il  dipendente,  anche  per  mezzo  di un  procuratore  o  dell'associazione  sindacale cui aderisce o conferisce  mandato,  può  impugnarla  dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il  collegio  emette  la sua decisione entro novanta giorni  dall'impugnazione   e  l'amministrazione  vi  si  conforma.Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.8.   Il   collegio   arbitrale   si   compone   di  due          rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei   dipendenti   ed   è   presieduto   da   un   esterno all'amministrazione,  di provata esperienza e indipendenza.          Ciascuna  amministrazione,  secondo il proprio ordinamento, stabilisce,  sentite  le  organizzazioni  sindacali,  le modalità   per   la   periodica   designazione   di  dieci           rappresentanti  dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei  dipendenti,  che,  di  comune accordo, indicano cinque presidenti.  In  mancanza  di  accordo,  l'amministrazione          richiede   la  nomina  dei  presidenti  al  presidente  del tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera  con  criteri  oggettivi di rotazione dei membri e di          assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne garantiscono l'imparzialità.              9.  Più  amministrazioni  omogenee  o  affini  possono istituire  un unico collegio arbitrale mediante convenzione che   ne   regoli   le   modalità  di  costituzione  e  di           funzionamento   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  ai precedenti commi.10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola  nei  confronti  del  personale  ispettivo  tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e  grado e delle istituzioni educative statali si applicano le  norme  di  cui  agli  articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

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